Art. 7
In vigore dal 29 giu 2011
1. Se non è stato fissato un dazio doganale minimo, tutte le offerte sono respinte.
Le autorità competenti degli Stati membri non accettano le offerte che non sono state comunicate a norma dell’.
2. Entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all’, l’autorità competente comunica agli offerenti l’esito della loro partecipazione alla gara parziale. Essa invia una dichiarazione di aggiudicazione ad ogni offerente la cui offerta indichi, per il codice NC a otto cifre, un dazio doganale uguale o superiore al dazio minimo fissato per il medesimo codice NC a otto cifre. I quantitativi aggiudicati per un determinato dazio e codice NC a otto cifre sono i quantitativi cui si riferisce l’offerta presentata per tale dazio e codice NC.
3. La dichiarazione di aggiudicazione reca almeno le seguenti indicazioni:
a)
gli estremi della gara;
b)
il quantitativo di zucchero aggiudicato;
c)
l’importo, espresso in euro e arrotondato al secondo decimale, del dazio doganale per tonnellata di zucchero compreso nel quantitativo di cui alla lettera b);
d)
il codice NC a otto cifre che designa lo zucchero.
Storico versioni
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