Art. 10
In vigore dal 29 giu 2011
Entro l’ultimo giorno lavorativo della seconda settimana successiva a quella in cui è stato pubblicato il regolamento di cui all’, l’autorità competente comunica alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione a norma del presente regolamento. La comunicazione è trasmessa elettronicamente secondo i modelli e i metodi che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.
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