Art. 65
In vigore dal 15 mar 2011
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.
Tuttavia:
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l’, lettera a), l’, paragrafo 2, lettera b), l’, paragrafo 1, e l’, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013,
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l’, lettera b), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015,
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l’, paragrafo 2, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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