Art. 3

In vigore dal 15 mar 2011
Fatto salvo l’articolo 59 bis, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, la prestazione dei seguenti servizi non è soggetta ad IVA se il prestatore dimostra che il luogo di tale prestazione, determinato conformemente alle sottosezioni 3 e 4 della sezione 4 del capo V del presente regolamento, è situato al di fuori della Comunità: a) a decorrere dal 1o gennaio 2013 i servizi di cui all’, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE; b) a decorrere dal 1o gennaio 2013 i servizi elencati all’ della direttiva 2006/112/CE; c) i servizi elencati all’ della direttiva 2006/112/CE.
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