Art. 2

In vigore dal 15 mar 2011
Non danno luogo ad acquisti intracomunitari ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE: a) il trasferimento di un mezzo di trasporto nuovo effettuato da una persona che non è soggetto passivo all’atto del cambiamento di residenza purché l’esenzione prevista all’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE non potesse essere applicata al momento della cessione; b) la reintroduzione di un mezzo di trasporto nuovo, effettuata da una persona che non è soggetto passivo, nello Stato membro in cui le era stato originariamente fornito ai sensi dell’esenzione di cui all’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.
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