Art. 4
In vigore dal 15 mar 2011
Un soggetto passivo avente diritto alla non imposizione degli acquisti intracomunitari di beni, in conformità dell’ della direttiva 2006/112/CE, mantiene tale diritto se, a norma dell’articolo 214, paragrafo 1, lettera d) o e), della citata direttiva, gli è stato attribuito un numero di identificazione IVA per le prestazioni ricevute per le quali è debitore dell’IVA o per le prestazioni da lui effettuate nel territorio di un altro Stato membro per le quali l’IVA è dovuta unicamente dal destinatario.
Tuttavia, se tale soggetto passivo comunica il numero di identificazione IVA a un fornitore per un acquisto intracomunitario di beni, si considera che egli abbia esercitato l’opzione di cui all’, paragrafo 3, di detta direttiva.
Storico versioni
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