Art. 7

In vigore dal 15 mar 2011
1.   I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. 2.   In particolare, rientrano nell’ambito d’applicazione del paragrafo 1: a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti; b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web; c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario; d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer; e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.); f) i servizi elencati nell’allegato I. 3.   In particolare, non rientrano nell’ambito d’applicazione del paragrafo 1: a) i servizi di radiodiffusione e di televisione; b) i servizi di telecomunicazione; c) i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente; d) i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi; e) il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste; f) i CD e le audiocassette; g) le video cassette e i DVD; h) i giochi su CD-ROM; i) i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica; j) i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto; k) i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche; l) i servizi di conservazione dei dati off line; m) i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione; n) i servizi di helpdesk telefonico; o) i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta; p) i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta; q) i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia; r) l’accesso a Internet e al World Wide Web; s) i servizi telefonici forniti attraverso Internet.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2011/282 — Testo vigente | Portale Normativo