Art. 7
In vigore dal 15 mar 2011
1. I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
2. In particolare, rientrano nell’ambito d’applicazione del paragrafo 1:
a)
la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
b)
i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
c)
i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
d)
la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;
e)
le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);
f)
i servizi elencati nell’allegato I.
3. In particolare, non rientrano nell’ambito d’applicazione del paragrafo 1:
a)
i servizi di radiodiffusione e di televisione;
b)
i servizi di telecomunicazione;
c)
i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;
d)
i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi;
e)
il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
f)
i CD e le audiocassette;
g)
le video cassette e i DVD;
h)
i giochi su CD-ROM;
i)
i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
j)
i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
k)
i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;
l)
i servizi di conservazione dei dati off line;
m)
i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;
n)
i servizi di helpdesk telefonico;
o)
i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
p)
i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
q)
i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia;
r)
l’accesso a Internet e al World Wide Web;
s)
i servizi telefonici forniti attraverso Internet.
Storico versioni
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