Art. 11

In vigore dal 15 mar 2011
1.   Ai fini dell’applicazione dell’ della direttiva 2006/112/CE, la «stabile organizzazione» designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica di cui all’ del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione. 2.   Ai fini dell’applicazione degli articoli seguenti la «stabile organizzazione» designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica di cui all’ del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione: a) l’ della direttiva 2006/112/CE; b) a decorrere dal 1o gennaio 2013 l’, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE; c) fino al 31 dicembre 2014 l’ della direttiva 2006/112/CE; d) l’articolo 192 bis della direttiva 2006/112/CE. 3.   Il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione.
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