Art. 44

In vigore dal 15 mar 2011
I servizi di formazione o riqualificazione professionale, esonerati alle condizioni di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE, comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative ad un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l’aggiornamento professionale. La durata del corso o della riqualificazione professionale è irrilevante a tal fine.
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