Art. 43

In vigore dal 15 mar 2011
La fornitura di «alloggi per vacanze» di cui all’allegato III, punto 12, della direttiva 2006/112/CE comprende la locazione di tende, di roulotte o di case mobili («mobile homes») installate nei campeggi e utilizzate come alloggi.
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Art. 43 Regolamento (UE) 2011/282 — Testo vigente | Portale Normativo