Art. 38

In vigore dal 15 mar 2011
1.   I «mezzi di trasporto» di cui all’ e all’, primo comma, lettera g), della direttiva 2006/112/CE comprendono i veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di persone, od oggetti da un luogo all’altro, che possono essere tirati, trainati o spinti da veicoli e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto. 2.   I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti veicoli: a) veicoli terrestri, quali automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte; b) rimorchi e semirimorchi; c) vagoni ferroviari; d) navi; e) aeromobili; f) veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite; g) trattori e altri veicoli agricoli; h) veicoli a propulsione meccanica o elettronica per persone disabili. 3.   Non sono considerati mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 i veicoli immobilizzati in modo permanente e i container.
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