Art. 38
In vigore dal 15 mar 2011
1. I «mezzi di trasporto» di cui all’ e all’, primo comma, lettera g), della direttiva 2006/112/CE comprendono i veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di persone, od oggetti da un luogo all’altro, che possono essere tirati, trainati o spinti da veicoli e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto.
2. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti veicoli:
a)
veicoli terrestri, quali automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte;
b)
rimorchi e semirimorchi;
c)
vagoni ferroviari;
d)
navi;
e)
aeromobili;
f)
veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite;
g)
trattori e altri veicoli agricoli;
h)
veicoli a propulsione meccanica o elettronica per persone disabili.
3. Non sono considerati mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 i veicoli immobilizzati in modo permanente e i container.
Storico versioni
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