Art. 37
In vigore dal 15 mar 2011
Il luogo della prestazione di un servizio di ristorazione o di catering fornito parzialmente durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità e parzialmente al di fuori di tale parte ma sul territorio di uno Stato membro, è determinato, nella sua totalità secondo le modalità per determinare il luogo di prestazione applicabile, all’inizio della prestazione del servizio di ristorazione o di catering.
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