Art. 32
In vigore dal 15 mar 2011
1. I servizi relativi all’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini di cui all’ della direttiva 2006/112/CE, comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d’accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica.
2. Il paragrafo 1 si applica, in particolare, a quanto segue:
a)
il diritto d’accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, spettacoli di circo, fiere, parchi di divertimento, concerti, mostre nonché ad altre manifestazioni culturali affini;
b)
il diritto d’accesso a manifestazioni sportive quali partite o competizioni;
c)
il diritto d’accesso a manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze e seminari.
3. Non rientra nel paragrafo 1 l’utilizzazione di impianti, quali sale di ginnastica o di altro tipo, in cambio del pagamento di una quota d’iscrizione.
Storico versioni
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