Art. 34

In vigore dal 15 mar 2011
Ad eccezione dei casi in cui i beni da montare diventano parte di beni immobili, il luogo della prestazione di servizi resi a una persona non soggetto passivo consistenti unicamente nel montaggio da parte di un soggetto passivo delle diverse parti di un macchinario, tutte fornite al prestatore dal destinatario è stabilito a norma dell’ della direttiva 2006/112/CE.
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Art. 34 Regolamento (UE) 2011/282 — Testo vigente | Portale Normativo