Art. 39
In vigore dal 15 mar 2011
1. Per l’applicazione dell’ della direttiva 2006/112/CE la durata del possesso o dell’uso ininterrotto di un mezzo di trasporto oggetto di noleggio è determinata sulla base del contratto concluso fra le parti.
Il contratto costituisce una presunzione che può essere confutata con qualsiasi mezzo di fatto o di diritto che consenta di stabilire la durata effettiva del possesso o dell’uso ininterrotto.
Il superamento per causa di forza maggiore della durata contrattuale del noleggio a breve termine ai sensi dell’ della direttiva 2006/112/CE non incide sulla determinazione della durata del possesso o dell’uso continuo del mezzo di trasporto.
2. Se il noleggio dello stesso mezzo di trasporto è coperto da contratti consecutivi conclusi fra le stesse parti, la durata è quella del possesso o dell’uso ininterrotto del mezzo di trasporto prevista.
Ai fini del primo comma un contratto e le sue proroghe sono considerati contratti consecutivi.
Tuttavia, la durata del o dei contratti a breve termine che precedono il contratto definito a lungo termine non è rimessa in questione, purché non sussista una pratica abusiva.
3. Salvo pratica abusiva, i contratti consecutivi tra le stesse parti relativi a mezzi di trasporto diversi non sono considerati, ai fini del paragrafo 2, come contratti consecutivi.
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