Art. 48

In vigore dal 15 mar 2011
Per determinare, come condizione per l’esenzione della cessione di beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, se la soglia fissata da uno Stato membro a norma dell’articolo 147, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE sia stata superata, il calcolo si basa sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente.
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