Art. 50

In vigore dal 15 mar 2011
1.   Per poter essere qualificato come organismo internazionale ai fini dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, un organismo istituito come un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (8), deve soddisfare, al momento della sua istituzione, tutte le condizioni seguenti: a) è dotato di personalità giuridica distinta e ha piena capacità giuridica; b) è istituito a norma del diritto dell’Unione europea ed è ad esso soggetto; c) fra i suoi membri annovera Stati membri e, ove opportuno, paesi terzi e organizzazioni intergovernative, ma non organismi privati; d) ha obiettivi specifici e legittimi che sono perseguiti congiuntamente e sono essenzialmente di natura non economica. 2.   L’esenzione di cui all’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e all’articolo 151, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE si applica ad un ERIC di cui al paragrafo 1 qualora il consorzio sia riconosciuto come un organismo internazionale dallo Stato membro ospitante. I limiti e le condizioni di tale esenzione sono fissati da un accordo fra i membri dell’ERIC o in conformità dell’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 723/2009. Quando i beni non sono spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui è effettuata la cessione degli stessi e nel caso delle prestazioni di servizi l’esenzione può essere concessa mediante una procedura di rimborso dell’IVA in conformità dell’articolo 151, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.
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