Art. 55

In vigore dal 15 mar 2011
Per le operazioni di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE, i soggetti passivi cui deve essere attribuito un numero individuale di identificazione IVA conformemente all’articolo 214 di detta direttiva e gli enti non soggetti passivi identificate ai fini dell’IVA sono tenuti a comunicare, quando agiscono in quanto tali, il loro numero di identificazione IVA ai loro cedenti di beni o prestatori di servizi immediatamente. I soggetti passivi di cui all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, aventi diritto alla non imposizione degli acquisti intracomunitari di beni in conformità dell’, primo comma, del presente regolamento, non sono tenuti a comunicare il loro numero individuale di identificazione IVA ai loro cedenti di beni quando sono identificati ai fini dell’IVA in conformità dell’articolo 214, paragrafo 1, lettera d) o e), di detta direttiva.
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