Art. 57

In vigore dal 15 mar 2011
Al fine di compilare l’elenco delle monete d’oro di cui all’articolo 345 della direttiva 2006/112/CE, il termine «prezzo» e la locuzione «valore sul mercato libero» di cui all’articolo 344, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva corrispondono al prezzo e al valore sul mercato libero in vigore il 1o aprile di ogni anno. Se il 1o aprile non dovesse cadere in un giorno in cui tali valori vengono fissati, si utilizzano i valori del giorno successivo in cui vengono fissati.
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