Art. 62

In vigore dal 15 mar 2011
Lo Stato membro di identificazione che ha ricevuto un pagamento superiore all’importo indicato nella dichiarazione IVA presentata per i servizi prestati per via elettronica a norma dell’articolo 364 della direttiva 2006/112/CE, rimborsa l’importo eccedente direttamente al soggetto passivo in questione. Allorché lo Stato membro di identificazione ha percepito un importo corrispondente a una dichiarazione IVA che successivamente si rivela inesatta, e lo ha già distribuito tra gli Stati membri di consumo, questi rimborsano direttamente l’importo percepito in eccesso al soggetto passivo non stabilito e informano lo Stato membro di identificazione della rettifica effettuata.
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