Art. 60
In vigore dal 15 mar 2011
Una volta che una dichiarazione IVA sia stata presentata conformemente alle disposizioni dell’articolo 364 della direttiva 2006/112/CE, qualsiasi modifica successiva delle cifre in essa contenute può essere effettuata soltanto mediante una modifica di tale dichiarazione e non mediante una rettifica di una dichiarazione successiva.
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