Art. 58

In vigore dal 15 mar 2011
Se, nel corso di un trimestre dell’anno civile, un soggetto passivo non stabilito che utilizza il regime speciale dei servizi forniti per via elettronica previsto agli articoli da 357 a 369 della direttiva 2006/112/CE soddisfa almeno uno dei criteri di esclusione di cui all’articolo 363 di tale direttiva, lo Stato membro di identificazione esclude tale soggetto passivo non stabilito dal regime speciale. In tali casi il soggetto passivo non stabilito può essere successivamente escluso dal beneficio del regime speciale in qualsiasi momento del trimestre. Per quanto riguarda i servizi prestati per via elettronica effettuati prima dell’esclusione ma durante il trimestre dell’anno civile in cui si verifica l’esclusione, il soggetto passivo non stabilito presenta, per l’intero trimestre, una dichiarazione IVA a norma dell’articolo 364 della direttiva 2006/112/CE. L’obbligo di presentare tale dichiarazione non incide sull’eventuale obbligo di identificazione ai fini dell’IVA in uno Stato membro in base alle normali regole.
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