Art. 63

In vigore dal 15 mar 2011
Gli importi dell’IVA versati a norma dell’articolo 367 della direttiva 2006/112/CE si riferiscono specificatamente alla dichiarazione IVA presentata a norma dell’articolo 364 di tale direttiva. Qualsiasi modifica successiva degli importi pagati può essere effettuata soltanto in relazione a tale dichiarazione e non può essere attribuita ad un’altra dichiarazione, né adeguata in una dichiarazione successiva.
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Art. 63 Regolamento (UE) 2011/282 — Testo vigente | Portale Normativo