Art. 14
In vigore dal 15 mar 2011
Se nel corso di un anno civile il massimale applicato da uno Stato membro, a norma dell’ della direttiva 2006/112/CE è superato, l’ di tale direttiva non modifica il luogo delle cessioni di beni diversi dai prodotti soggetti ad accisa che sono effettuate nel corso dello stesso anno civile prima che il massimale applicato dallo Stato membro per l’anno civile allora in corso sia superato, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
il cedente non abbia esercitato il diritto di opzione di cui all’, paragrafo 4, della suddetta direttiva;
b)
il valore delle sue cessioni di beni non abbia superato il massimale nel corso dell’anno civile precedente.
L’ della direttiva 2006/112/CE modifica invece il luogo delle seguenti cessioni effettuate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto:
a)
la cessione di beni che ha determinato per l’anno civile allora in corso il superamento del massimale applicato dallo Stato membro nello stesso anno civile;
b)
tutte le successive cessioni di beni effettuate in tale Stato membro nello stesso anno civile;
c)
le cessioni di beni effettuate in tale Stato membro nell’anno civile successivo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cui alla lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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