Art. 24

In vigore dal 15 mar 2011
1.   A partire dal 1o gennaio 2013, se i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE sono prestati a una persona non soggetto passivo che è stabilita in più paesi o ha l’indirizzo permanente in un paese e la residenza abituale in un altro, per determinare il luogo della prestazione di tali servizi si dà la priorità a quello che meglio garantisce l’imposizione nel luogo di fruizione effettiva. 2.   Se i servizi di cui agli della direttiva 2006/112/CE sono prestati a una persona non soggetto passivo che è stabilita in più paesi o ha l’indirizzo permanente in un paese e la residenza abituale in un altro, per determinare il luogo della prestazione di tali servizi si dà la priorità a quello che meglio garantisce l’imposizione nel luogo di fruizione effettiva.
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