Art. 20

In vigore dal 15 mar 2011
Quando una prestazione di servizi effettuata a favore di un soggetto passivo o di un ente assimilato a un soggetto passivo rientra nel campo di applicazione dell’ della direttiva 2006/112/CE, e tale soggetto passivo è stabilito in un solo paese o, in assenza di una sede di attività economica o di una stabile organizzazione, ha il suo indirizzo permanente e la sua residenza abituale in un solo paese, detta prestazione di servizi è imponibile in tale paese. Il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni ottenute dal destinatario, di cui verifica l’esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. Le informazioni possono comprendere il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro in cui è stabilito il destinatario.
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