Art. 4
Principi generali di controllo
In vigore dal 27 gen 2011
Principi generali di controllo
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo atto ad assicurare che siano condotte tutte le verifiche necessarie per accertare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione del sostegno.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a che tutti i criteri di ammissibilità fissati dalla normativa nazionale o dell'Unione o nei programmi di sviluppo rurale possano essere controllati in base a una serie di indicatori verificabili che sono tenuti a definire.
3. Gli Stati membri provvedono affinché si applichi un sistema di identificazione unica a tutte le domande di aiuto, alle domande di pagamento e ad altre dichiarazioni presentate dallo stesso beneficiario. Tale identificazione deve essere compatibile con il sistema di registrazione dell'identità dei singoli agricoltori, di cui all', paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 73/2009.
4. Se del caso, occorre contemporaneamente svolgere i controlli in loco previsti dagli del presente regolamento e gli altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa dell'Unione sulle sovvenzioni agricole.
5. I risultati dei controlli di cui agli vengono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati possono in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e l'esigenza di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.
6. Le domande di aiuto, le domande di pagamento e altre dichiarazioni sono respinte qualora i beneficiari o i loro rappresentanti impediscono lo svolgimento dei controlli. Gli importi già versati per tale operazione vengono recuperati tenendo conto dei criteri di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
7. Fatto salvo l', paragrafo 4, del presente regolamento, e purché non se ne pregiudichi lo scopo, i controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle misure connesse agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.
8. Fatte salve disposizioni specifiche, non sono concessi pagamenti a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno.
9. Le riduzioni o esclusioni di cui al presente regolamento si applicano ferme restando le sanzioni supplementari previste da altre disposizioni dell'Unione o dalla normativa nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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