Art. 6
Campo di applicazione e definizioni
In vigore dal 27 gen 2011
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente titolo si applica:
(a)
al sostegno concesso a norma dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
(b)
al sostegno concesso a norma dell'articolo 63, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005, per operazioni che rientrano nelle misure contemplate dall'asse 2.
Tuttavia, il presente titolo non si applica alle misure di cui all'articolo 36, lettera a), punto vi), all'articolo 36, lettera b), punti vi) e vii), e all'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005, né alle misure di cui all'articolo 36, lettera b), punti i), ii) e iii), dello stesso regolamento, per quanto riguarda i costi di impianto.
2. Ai fini del presente titolo si intende per:
(a)
«misure connesse alla superficie», le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;
(b)
«misure connesse agli animali», le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sul numero di animali dichiarato;
(c)
«superficie determinata», la superficie degli appezzamenti o delle particelle per le quali è stato richiesto l'aiuto, identificata in conformità all' e all', paragrafi 2, 3 e 4, del presente regolamento;
(d)
«animali determinati», il numero degli animali identificati in conformità all' e all', paragrafo 5, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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