Art. 15
Elementi dei controlli in loco e determinazione delle superfici
In vigore dal 27 gen 2011
Elementi dei controlli in loco e determinazione delle superfici
1. Gli Stati membri stabiliscono i criteri e i metodi di controllo che permettono di controllare i diversi impegni e obblighi del beneficiario in ottemperanza ai requisiti di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (7).
2. Qualora gli Stati membri decidano che alcuni elementi del controllo in loco possono essere verificati sulla base dell’esame di un campione, quest'ultimo deve essere selezionato in modo da garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di selezione del campione. Se le verifiche su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione devono essere opportunamente ampliate.
3. Per ciò che concerne i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le parcelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.
4. Nondimeno, l'effettiva determinazione della dimensione delle superfici nell'ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia il sostegno richiesto. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.
5. La determinazione delle superfici e il telerilevamento sono effettuati in conformità dell', paragrafi da 1 a 5, e dell' del regolamento (CE) n. 1122/2009.
Tuttavia, per le misure di cui all'articolo 36, lettera b), punti (iii), (iv) e (v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono definire tolleranze idonee che non superano in nessun caso il doppio delle tolleranze fissate dall', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009.
6. Per quanto riguarda il controllo sulle misure connesse agli animali, i controlli in loco sono eseguiti a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1122/2009.
Storico versioni
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