Art. 14
Principi generali per i controlli in loco
In vigore dal 27 gen 2011
Principi generali per i controlli in loco
1. I controlli in loco sono ripartiti nel corso dell'anno in base a un'analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura di sviluppo rurale.
2. I controlli in loco delle misure selezionate per il controllo di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento, riguardano tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.
Storico versioni
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