Art. 14

Principi generali per i controlli in loco

In vigore dal 27 gen 2011
Principi generali per i controlli in loco 1.   I controlli in loco sono ripartiti nel corso dell'anno in base a un'analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura di sviluppo rurale. 2.   I controlli in loco delle misure selezionate per il controllo di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento, riguardano tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.
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