Art. 12

Controlli in loco

In vigore dal 27 gen 2011
Controlli in loco 1.   Il numero complessivo di controlli in loco relativi alle domande di pagamento presentate nel corso di ogni anno civile riguarda almeno il 5 % dei beneficiari contemplati dal presente titolo. Tuttavia, per la misura contemplata all'articolo 36, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005, la percentuale del 5 % deve essere raggiunta a livello di misura. I richiedenti che siano risultati non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non rientrano nel numero minimo di beneficiari controllati ai sensi del primo comma. 2.   Qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell'ambito di una particolare misura oppure in una regione o parte di essa, l'autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell'anno in corso e aumenta la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo. 3.   I campioni di controllo per i controlli in loco da svolgere ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, sono selezionati in conformità dell' del regolamento (CE) n. 1122/2009. In seguito all’analisi di rischio di cui all’articolo in questione, gli Stati membri possono selezionare misure specifiche per i beneficiari da sottoporre a controlli in loco. 4.   Con riguardo alle misure pluriennali che comportano pagamenti per un periodo superiore a cinque anni, gli Stati membri possono decidere, dopo il quinto anno di pagamento, di controllare almeno il 2,5 % dei beneficiari. I beneficiari controllati conformemente al primo comma del presente paragrafo non sono presi in considerazione ai fini del primo comma del primo paragrafo.
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