Art. 10

Principi generali

In vigore dal 27 gen 2011
Principi generali 1.   Gli Stati membri ricorrono al sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 (in appresso «il SIGC»). 2.   La verifica della conformità ai criteri di ammissibilità consiste in controlli amministrativi e controlli in loco. 3.   Il rispetto dei requisiti di condizionalità è verificato mediante controlli in loco e, se del caso, mediante controlli amministrativi. 4.   Nel corso del periodo coperto da un impegno non è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, salvo nei casi specificamente previsti del programma di sviluppo rurale.
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Principi generali (Art. 10 Regolamento (UE) 2011/65) — Testo vigente | Portale Normativo