Art. 9
Pagamenti
In vigore dal 27 gen 2011
Pagamenti
1. I pagamenti per misure o insiemi di operazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente titolo sono effettuati solo dopo che siano stati portati a termine i controlli sui criteri di ammissibilità per tali misure o insiemi di operazioni, come previsto al capo II, sezione I.
Tuttavia, gli Stati membri possono decidere, tenendo conto del rischio di pagamenti eccessivi, di pagare fino al 75 % dell'aiuto dopo il compimento dei controlli amministrativi previsti all'. La percentuale del pagamento è uguale per tutti i beneficiari di una misura o di un insieme di operazioni.
2. Ove non sia possibile ultimare prima del pagamento i controlli relativi alla condizionalità, di cui al capitolo II, sezione II, eventuali pagamenti indebiti sono recuperati conformemente all'.
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