Art. 5
Recupero di pagamenti indebitamente versati
In vigore dal 27 gen 2011
Recupero di pagamenti indebitamente versati
1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.
2. Gli interessi decorrono dalla data di notificazione al beneficiario dell'obbligo di restituzione sino alla data dell'effettivo rimborso o della detrazione degli importi dovuti.
Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.
3. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.
Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.
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