Art. 3

Domande di aiuto, domande di pagamento e altre dichiarazioni

In vigore dal 27 gen 2011
Domande di aiuto, domande di pagamento e altre dichiarazioni 1.   Gli Stati membri istituiscono procedure adeguate per la presentazione delle domande di aiuto. 2.   Per le misure che implicano impegni pluriennali, il beneficiario presenta domande annue. Tuttavia, gli Stati membri che istituiscono efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi previsti rispettivamente dall' o dall' possono rinunciare alla presentazione materiale della domanda annua di pagamento. 3.   Una domanda di aiuto, di pagamento o un'altra dichiarazione può essere revocata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. I documenti attestanti tale revoca devono essere registrati dall'autorità competente. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nei documenti di cui al primo comma o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. Le revoche di cui al primo comma comportano per i beneficiari il ripristino della situazione precedente alla presentazione dei documenti in questione o di parte di essi. 4.   Le domande di aiuto, le domande di pagamento e altre dichiarazioni possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti.
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