Art. 24

Controlli amministrativi

In vigore dal 27 gen 2011
Controlli amministrativi 1.   Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze. 2.   I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare la verifica: (a) dell'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno; (b) della conformità ai criteri di selezione fissati nel programma di sviluppo rurale; (c) della conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa dell'Unione e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale; (d) della ragionevolezza dei costi dichiarati, valutati con un sistema di valutazione adeguato, ad esempio in base a spese di riferimento o al raffronto delle diverse offerte, oppure esaminati da un comitato di valutazione; (e) dell'affidabilità del richiedente in base a eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000. 3.   I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica: (a) della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati; (b) della realtà della spesa oggetto della domanda; (c) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto. 4.   I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali visite per ragioni debitamente giustificate, quali le seguenti: (a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell'; (b) l'operazione consiste in un investimento di piccola entità; (c) lo Stato membro ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento. La decisione di cui al secondo comma, e i relativi motivi, formano oggetto di registrazione. 5.   I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi nazionali o dell'Unione o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i massimali di aiuto ammessi. 6.   I pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da fatture e da documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente.
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