Art. 26
Contenuto dei controlli in loco
In vigore dal 27 gen 2011
Contenuto dei controlli in loco
1. Mediante i controlli in loco gli Stati membri si adoperano per verificare:
(a)
l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario, eseguendo, se necessario, un controllo sull'accuratezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
(b)
per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni dell'Unione, al capitolato approvato per l'operazione e ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;
(c)
la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno;
(d)
la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche dell'Unione, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale.
2. I controlli in loco delle domande di pagamento selezionate, di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, riguardano tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.
3. Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità nazionali, i controlli in loco includono una visita all'operazione o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione.
4. Possono rientrare nel calcolo delle percentuali di controllo fissate all', paragrafo 2, soltanto i controlli rispondenti a tutti i requisiti previsti dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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