Art. 27
Relazione di controllo
In vigore dal 27 gen 2011
Relazione di controllo
1. Ciascun controllo in loco e controllo ex post previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente:
(a)
le misure e le domande oggetto di controllo;
(b)
le persone presenti;
(c)
se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;
(d)
le risultanze del controllo e, se del caso, eventuali osservazioni specifiche;
(e)
le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere.
2. Il beneficiario è invitato a firmare la relazione per attestare di avere presenziato al controllo e ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.
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