Art. 27

Relazione di controllo

In vigore dal 27 gen 2011
Relazione di controllo 1.   Ciascun controllo in loco e controllo ex post previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente: (a) le misure e le domande oggetto di controllo; (b) le persone presenti; (c) se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso; (d) le risultanze del controllo e, se del caso, eventuali osservazioni specifiche; (e) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere. 2.   Il beneficiario è invitato a firmare la relazione per attestare di avere presenziato al controllo e ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.
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