Art. 28a

Prepensionamento

In vigore dal 27 gen 2011
Articolo 28 bis Prepensionamento Per la misura di cui all' del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri valutano il rispetto dei criteri di cui all', paragrafo 2, lettera b) e all', paragrafo 3, dopo l'avvenuta cessione dell'azienda agricola. Gli Stati membri possono prescindere dai controlli in loco dopo il primo pagamento del sostegno, purché istituiscano controlli amministrativi, abbinati a idonei controlli incrociati, in particolare sulle informazioni contenute nella banca dati informatizzata prevista all' del regolamento (CE) n. 73/2009, che forniscono la necessarie garanzie di legalità e regolarità dei pagamenti.
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Prepensionamento (Art. 28a Regolamento (UE) 2011/65) — Testo vigente | Portale Normativo