Art. 16
Riduzioni ed esclusioni in relazione alla dimensione della superficie
In vigore dal 27 gen 2011
Riduzioni ed esclusioni in relazione alla dimensione della superficie
1. Se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le superfici agricole e la differenza tra la superficie agricola totale dichiarata nella domanda di pagamento, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo degli aiuti per le misure connesse alle superfici a lui spettanti per l'anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell'omissione.
Il primo comma non si applica nel caso in cui tutte le superfici agricole interessate siano state dichiarate alle autorità competenti nel quadro:
(a)
del sistema integrato di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure
(b)
di altri sistemi amministrativi e di controllo che garantiscono la compatibilità con il sistema integrato in conformità all’ di detto regolamento.
2. Agli effetti del presente articolo, le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura connessa alla superficie sono considerate come un unico gruppo di colture. Se l'importo dell'aiuto è decrescente, viene tenuto conto della media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate.
3. Qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.
Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.
Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.
Il terzo comma non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.
Se è stato fissato un limite o un massimale per la superficie ammissibile al sostegno, il numero di ettari dichiarato nella domanda di pagamento è ridotto fino a raggiungere il limite o il massimale in questione.
4. Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto nell'ambito di più di una misura connessa alla superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuna di tali misure.
5. Nel caso di cui al secondo comma del paragrafo 3, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie determinata.
Se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi.
Se la differenza è superiore al 50 %, il beneficiario è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata.
6. Se la differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata, di cui al secondo comma del paragrafo 3, è imputabile a dichiarazioni eccessive intenzionali e se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro, il beneficiario è escluso dall'aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo comma per il corrispondente anno civile, per la misura connessa alla superficie di cui trattasi.
Se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, il beneficiario viene escluso ancora una volta dal ricevere l'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e quella determinata.
7. L'importo risultante dalle esclusioni di cui al paragrafo 5, terzo comma, e al paragrafo 6, secondo comma, del presente articolo è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (8). Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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