Art. 17

Riduzioni ed esclusioni in relazione al numero di animali

In vigore dal 27 gen 2011
Riduzioni ed esclusioni in relazione al numero di animali 1.   Ai fini del presente articolo, i capi bovini, ovini e caprini sono trattati separatamente. Per animali diversi da quelli di cui al primo comma, gli Stati membri stabiliscono un idoneo sistema di riduzioni ed esclusioni. 2.   Per i casi in cui è stabilito un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande di pagamento è ridotto al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione. Non è concesso in nessun caso un aiuto per un numero di animali eccedente quello dichiarato nella domanda di pagamento. Qualora il numero degli animali dichiarati in una domanda di pagamento superi il numero degli animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali accertati. 3.   Un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato accertato, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. In caso di irregolarità riguardanti dati inesatti iscritti nel registro dei bovini o nei passaporti degli animali, i bovini in questione sono considerati non accertati solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non facenti parte degli animali accertati dopo la prima constatazione di irregolarità. In relazione ai dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e alle notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema, si applica l', paragrafo 4, del presente regolamento. 4.   Nel caso di cui al paragrafo 2, terzo comma, l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe diritto nell'ambito della misura è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 6, se le irregolarità riguardano non più di tre animali. 5.   Se più di tre animali presentano irregolarità, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe diritto a titolo della misura è ridotto: (a) di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 6, se tale percentuale non è superiore al 10 %; (b) di due volte la percentuale da determinare a norma del paragrafo 6, se essa è superiore al 10 % ma non al 20 %. Se la percentuale è superiore al 20 %, nessun aiuto è concesso per la misura in questione. Se la percentuale è superiore al 50 %, il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità del paragrafo 2, terzo comma. L'importo risultante dall'esclusione è dedotto a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato. 6.   Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 4 e 5, il numero di animali per i quali sono state riscontrare irregolarità è diviso per il totale degli animali accertati. In caso di applicazione dell', paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009, gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sono considerati animali per i quali sono state riscontrate irregolarità. 7.   Nessun aiuto è concesso per la misura in questione se la differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità con il paragrafo 2, terzo comma, è imputabile a irregolarità commesse deliberatamente. Inoltre, quando la percentuale accertata in conformità del paragrafo 6 è superiore al 20 %, il beneficiario è escluso ancora una volta dal ricevere l'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità del paragrafo 2, terzo comma. L'importo risultante dall'esclusione è dedotto a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.
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