Art. 19

Regole generali

In vigore dal 27 gen 2011
Regole generali 1.   Fermo restando il disposto dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, per condizionalità si intendono i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 1, del medesimo regolamento e i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento. 2.   Alla condizionalità si applicano mutatis mutandis l' del regolamento (CE) n. 73/2009, l', secondo paragrafo, punto 2 e punti da 32 a 37, gli , l'articolo 50 a eccezione del primo comma del paragrafo 1, l'articolo 51, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 52, 53 e 54, l'articolo 70, paragrafi 3, 4, 6 e 7, e gli articoli 71 e 72 del regolamento (CE) n. 1122/2009. 3.   Ai fini del calcolo della riduzione di cui al paragrafo 21 del presente regolamento, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono considerati connessi, rispettivamente, al campo «ambiente» e al campo «sanità pubblica, salute delle piante e degli animali» di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. Entrambi i requisiti minimi sono considerati «atti» ai sensi dell', paragrafo 2, punto 33, del regolamento (CE) n. 1122/2009.
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