Art. 22
Ordine di applicazione delle riduzioni
In vigore dal 27 gen 2011
Ordine di applicazione delle riduzioni
In caso siano applicabili diverse riduzioni, si procede secondo il seguente ordine:
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in primo luogo, in conformità con l', paragrafi 5 e 6, e con l', paragrafi 4 e 5, del presente regolamento;
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in secondo luogo, conformemente all' del presente regolamento;
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in terzo luogo, per la presentazione tardiva di cui all' del regolamento (CE) n. 1122/2009;
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in quarto luogo, a norma dell', paragrafo 1, del presente regolamento;
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in quinto luogo, conformemente all' del presente regolamento;
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infine, a norma dell', paragrafo 7 e dell', paragrafo 7, del presente regolamento.
Storico versioni
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