Art. 22

Ordine di applicazione delle riduzioni

In vigore dal 27 gen 2011
Ordine di applicazione delle riduzioni In caso siano applicabili diverse riduzioni, si procede secondo il seguente ordine: — in primo luogo, in conformità con l', paragrafi 5 e 6, e con l', paragrafi 4 e 5, del presente regolamento; — in secondo luogo, conformemente all' del presente regolamento; — in terzo luogo, per la presentazione tardiva di cui all' del regolamento (CE) n. 1122/2009; — in quarto luogo, a norma dell', paragrafo 1, del presente regolamento; — in quinto luogo, conformemente all' del presente regolamento; — infine, a norma dell', paragrafo 7 e dell', paragrafo 7, del presente regolamento.
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Ordine di applicazione delle riduzioni (Art. 22 Regolamento (UE) 2011/65) — Testo vigente | Portale Normativo