Art. 21

Riduzioni ed esclusioni

In vigore dal 27 gen 2011
Riduzioni ed esclusioni Fatto salvo il disposto dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in caso di accertamento di un'inadempienza, le riduzioni e le esclusioni di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento si applicano all'importo complessivo degli aiuti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e all'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento.
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