Art. 20
Controlli in loco
In vigore dal 27 gen 2011
Controlli in loco
1. In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente effettua controlli in loco su almeno l'1 % dei beneficiari che presentano domande di pagamento a norma dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005.
2. I campioni di beneficiari da controllare conformemente al paragrafo 1 possono essere selezionati a partire dalla popolazione di beneficiari già selezionati ai sensi dell' del presente regolamento, e ai quali si applicano i requisiti o le norme pertinenti, oppure a partire dalla popolazione di beneficiari che presentano domande di pagamento ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, ai quali incombe l'obbligo di rispettare i requisiti o le norme corrispondenti.
3. È possibile combinare tra loro le procedure di cui al paragrafo 2 qualora tale combinazione renda più efficace il sistema di controllo.
4. In caso gli atti e le norme in materia di condizionalità prevedano che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tale regola si applica anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:65:oj#art-20