Art. 22 · Ordine di applicazione delle riduzioni

Art. 22

Ordine di applicazione delle riduzioni

In vigore dal 27 gen 2011
Ordine di applicazione delle riduzioni In caso siano applicabili diverse riduzioni, si procede secondo il seguente ordine: — in primo luogo, in conformità con l', paragrafi 5 e 6, e con l', paragrafi 4 e 5, del presente regolamento; — in secondo luogo, conformemente all' del presente regolamento; — in terzo luogo, per la presentazione tardiva di cui all' del regolamento (CE) n. 1122/2009; — in quarto luogo, a norma dell', paragrafo 1, del presente regolamento; — in quinto luogo, conformemente all' del presente regolamento; — infine, a norma dell', paragrafo 7 e dell', paragrafo 7, del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:65:oj#art-22