Art. 25
Controlli in loco
In vigore dal 27 gen 2011
Controlli in loco
1. Gli Stati membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base a un idoneo campione. Tali controlli, per quanto possibile, sono eseguiti prima del versamento del saldo per una data operazione.
2. La spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad almeno il 4 % della spesa di cui all', finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e pagata ogni anno civile dall'organismo pagatore. Vengono considerati solo i controlli svolti fino alla fine dell'anno in questione.
Per l'intero periodo di programmazione la spesa controllata rappresenta almeno il 5 % della spesa finanziata dal FEASR.
3. Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo a norma del paragrafo 1 tiene conto in particolare:
(a)
dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;
(b)
degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o dell'Unione;
(c)
della necessità di mantenere un equilibrio tra gli assi e le misure;
(d)
dell'obbligo di un campionamento casuale che comprende tra il 20 e il 25 % della spesa.
4. Gli ispettori che svolgono i controlli in loco non devono aver partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione.
Storico versioni
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