Art. 25

Controlli in loco

In vigore dal 27 gen 2011
Controlli in loco 1.   Gli Stati membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base a un idoneo campione. Tali controlli, per quanto possibile, sono eseguiti prima del versamento del saldo per una data operazione. 2.   La spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad almeno il 4 % della spesa di cui all', finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e pagata ogni anno civile dall'organismo pagatore. Vengono considerati solo i controlli svolti fino alla fine dell'anno in questione. Per l'intero periodo di programmazione la spesa controllata rappresenta almeno il 5 % della spesa finanziata dal FEASR. 3.   Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo a norma del paragrafo 1 tiene conto in particolare: (a) dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni; (b) degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o dell'Unione; (c) della necessità di mantenere un equilibrio tra gli assi e le misure; (d) dell'obbligo di un campionamento casuale che comprende tra il 20 e il 25 % della spesa. 4.   Gli ispettori che svolgono i controlli in loco non devono aver partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione.
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