Art. 31
Relazioni
In vigore dal 27 gen 2011
Relazioni
Entro il 15 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente:
(a)
i risultati dei controlli effettuati sulle domande di pagamento presentate a norma del titolo I durante il precedente anno civile, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
(i)
il numero di domande di pagamento per ciascuna misura, l'importo complessivo controllato nell'ambito di tali domande, nonché la superficie totale e il numero totale di animali oggetto di controlli a norma degli ;
(ii)
per il sostegno connesso alla superficie, la superficie totale ripartita per singolo regime di aiuto;
(iii)
per le misure connesse agli animali, il numero totale di capi ripartito per singolo regime di aiuto;
(iv)
i risultati dei controlli effettuati, con l'indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma degli ;
(b)
i controlli e i risultati dei controlli effettuati sulle domande di pagamento svolti a norma degli , per pagamenti versati nel corso del precedente anno civile;
(c)
i controlli e i risultati dei controlli effettuati sulle domande di pagamento svolti a norma degli , per pagamenti versati nel corso del precedente anno civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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