Art. 31

Relazioni

In vigore dal 27 gen 2011
Relazioni Entro il 15 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente: (a) i risultati dei controlli effettuati sulle domande di pagamento presentate a norma del titolo I durante il precedente anno civile, con particolare riguardo ai seguenti elementi: (i) il numero di domande di pagamento per ciascuna misura, l'importo complessivo controllato nell'ambito di tali domande, nonché la superficie totale e il numero totale di animali oggetto di controlli a norma degli ; (ii) per il sostegno connesso alla superficie, la superficie totale ripartita per singolo regime di aiuto; (iii) per le misure connesse agli animali, il numero totale di capi ripartito per singolo regime di aiuto; (iv) i risultati dei controlli effettuati, con l'indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma degli ; (b) i controlli e i risultati dei controlli effettuati sulle domande di pagamento svolti a norma degli , per pagamenti versati nel corso del precedente anno civile; (c) i controlli e i risultati dei controlli effettuati sulle domande di pagamento svolti a norma degli , per pagamenti versati nel corso del precedente anno civile.
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