Art. 33

Informazione degli organismi pagatori in merito ai controlli

In vigore dal 27 gen 2011
Informazione degli organismi pagatori in merito ai controlli 1.   Se i controlli non sono effettuati dall'organismo pagatore responsabile, lo Stato membro provvede a che tale organismo riceva informazioni sufficienti sui controlli eseguiti e sui risultati. Spetta all'organismo pagatore definire le informazioni che gli sono necessarie. Le informazioni possono consistere in un rapporto su ciascun controllo eseguito oppure, se del caso, possono essere compendiate in una relazione di sintesi. 2.   Occorre conservare una pista di controllo sufficiente. Nell'allegato I figura una descrizione indicativa dei requisiti necessari per una pista di controllo adeguata. 3.   L'organismo pagatore ha il diritto di verificare la qualità dei controlli eseguiti da altri enti e di ricevere tutte le altre informazioni che gli sono necessarie per svolgere le proprie funzioni.
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