Art. 4
Controllo dei livelli di riferimento
In vigore dal 10 nov 2010
Controllo dei livelli di riferimento
1. Per ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte A, il livello di riferimento della stazza in una qualsiasi data successiva al 1o gennaio 2003 [R(GT)t] è pari al livello di riferimento fissato per tale Stato membro nell’allegato I, parte A, al 1o gennaio 2003 [R(GT)03], adeguato nel seguente modo:
a)
detraendo:
i)
il 99 % della stazza complessiva delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 (GTa1);
ii)
il 96 % della stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2006 (GTa2);
b)
e aggiungendo gli incrementi complessivi della stazza concessi a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GTS).
Tali livelli di riferimento sono determinati in base alla seguente formula:
R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 + GTS
Qualora nuove capacità di pesca entrino nella flotta secondo le condizioni stabilite dall’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 2371/2002, i livelli di riferimento di cui al secondo comma del presente paragrafo sono ridotti del 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (GT100), secondo la seguente formula:
R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS
2. Per ogni Stato membro elencato nell’allegato I, parte A, il livello di riferimento della potenza in una qualsiasi data successiva al 1o gennaio 2003 [R(kW)t] è pari al livello di riferimento fissato per tale Stato membro nell’allegato I, parte A, al 1o gennaio 2003 [R(kW)03], adeguato detraendo la potenza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002 [kWa] nonché il 20 % della potenza complessiva dei motori sostituiti mediante aiuti pubblici subordinatamente a una riduzione di potenza [kWr].
Tali livelli di riferimento sono determinati in base alla seguente formula:
R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr
Qualora nuove capacità di pesca entrino nella flotta secondo le condizioni stabilite dall’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 2371/2002, i livelli di riferimento di cui al secondo comma di questo paragrafo sono ridotti del 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (kW100), secondo la seguente formula:
R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100
Storico versioni
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